Come già annunciato, ho posto la dichiarazione di Tartamau, all' attenzione del responsabile Cites di una regione come il Piemonte,
per completezza, devo puntualizzare che il suddetto responsabile, oltre ad essere persona preparatissima e di una cortesia e professionalità scquisite.
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rom: Flavio SCALCO [mailto:flavio.scalco@atenaweb.net]
To:
cites.torino@corpoforestale.itSent: Thu, 03 Jun 2010 16:39:14 +0200
Subject: normative testudo
Alla cortese attenzione Assistente Capo MAZZETTI Laura.
C, Provinciale Torino
Spett. Assistente Capo, il mio nome è Flavio Scalco, sono di Vercelli, sono iscritto al Forum Tarta Club Italia e rivesto l’ incarico di moderatore, ( ho avuto il piacere di interloquire con lei telefonicamente lo scorso anno ) trà le mie mansioni c’ è anche quella di verificare la veridicità delle affermazione degli iscritti.
Ora, un signore di Arezzo, asserisce fermamente che qualora in un allevamento a cui vengano riconosciuti i requisiti di legge, venga rilasciata la documentazione Cites, per animali nati di seconda generazione, automaticamente tutti gli animali facenti parte dell’ allevamento stesso saranno in Cites e di conseguenza commerciabili.
Premesso che il mio impegno all’ interno dell’ associazione e l’ operato dell’ associazione stessa è impostato alla chiarezza ed alla legalità, eventualmente quando possibile alla semplificazione, gradirei cortesemente una Vostra interpretazione della situazione sopra descritta.
Di seguito allego uno stralcio della legge che il suddetto utente ha allegato, paventandolo come la prova documentale di quanto da lui dichiarato.
Ringrazio con doveroso anticipo per quanto vorrete gentilmente comunicarmi, certo che ciò possa fare chiarezza in un ambito dove già la complessità della materia trattata è di interpretazione complessa, come se non bastasse l’ interpretazione di taluni rende il tutto caotico.
Per completezza comunico che l’ utente in questione riferisce di aver documenti in via di rilascio se non già rilasciati e che gli unici inconvenienti sono la parte burocratica ( non ben specificata) ed il tempo necessario alla comunità scientifica per le valutazione dei casi.
ALLEGATO:
Ecco le prove di legge, in particolar modo quello evidenziato in rosso. Per esperienza diretta ti posso dire che viene applicata in modo fedele. Il punto della questione sta nel dimostrare che si è in grado di riprodurre in modo affidabile discendenti di seconda generazione. Leggi la legge attentamente e poi dimmi cosa ne pensi.
Art. 8.3 del reg. 338/97
3. Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa,
nel rispetto dei requisiti o altre normative comunitarie sulla conservazione
della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un
certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato
membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:
....
d) siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o
esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero
parti o prodotti derivati da tali esemplari;
....
art. 48 865/2006
Articolo 48
Certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 338/97 (certificati per uso commerciale)
1. I certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 338/97 attestano che esemplari delle specie iscritte
nell'allegato A di detto regolamento sono esentati da uno o più
divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo in ragione
di una delle seguenti circostanze:
a) sono stati acquisiti o introdotti nella Comunità quando le
disposizioni relative alle specie elencate in tale allegato o
nell'appendice I della convenzione o nell'allegato C1 del
regolamento (CEE) n. 3626/82 non erano loro applicabili;
b) sono originari di uno Stato membro e sono stati prelevati
dall'ambiente naturale in osservanza della normativa
vigente sul suo territorio;
c) sono animali nati e allevati in cattività o parti o prodotti da
essi derivati;
d) ne è autorizzato l'uso per uno degli scopi indicati
dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere c), e da e) a g), del
regolamento (CE) n. 338/97.
2. L'organo di gestione competente di uno Stato membro può
considerare accettabile una licenza di importazione quale un
certificato ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 338/97 su presentazione della «copia per il titolare»
(formulario n. 2), se in essa è indicato che agli esemplari non
sono applicabili uno o più divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 338/97, ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 3, del regolamento medesimo.
....
Articolo 54
Esemplari delle specie animali nati e allevati in cattività
Salvo il disposto dell'articolo 55, un esemplare di una specie
animale si considera nato e allevato in cattività soltanto quando
un organo di gestione competente, in consultazione con
un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato,
abbia accertato quanto segue:
1) l'esemplare in questione discende o deriva da un discendente
nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato:
a) da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra
guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la
riproduzione è sessuata;
b) da genitori che si trovavano in ambiente controllato
quando è cominciato lo sviluppo del discendente, se la
riproduzione è asessuata;
2) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in
osservanza della normativa a essa applicabile alla data
della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la
sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;
3) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza
immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti
occasionali di animali, uova o gameti, conformi alla
normativa applicabile e in modo non nocivo per la
sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale,
unicamente a uno o più dei seguenti fini:
a) impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che
l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla
necessità di creare nuovo materiale genetico;
b) disporre di animali confiscati in conformità dell'articolo
16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97;
c) per l'utilizzo, in via eccezionale, come riserva
riproduttiva;
4
) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della
seconda o di successive generazioni (F2, F3 e via dicendo)
in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono
dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti
di seconda generazione in ambiente controllato. Con rinnovata stima e cordialità Flavio Scalco
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Risposta:
La norma dell'art. 8 comma 1 del Reg. (CE) 338/97 vieta semplicemente tutte le attività commerciali per esemplari di allegato A del regolamento stesso con tutte le successive modifiche intervenute (nuovi elenchi con nuove specie).
L'art. 1 della Legge (italiana) 150/92 sanziona penalmente che viola il divieto di vendita, offerta in vendita, scambio ecc. dei medesimi esemplari.
Ne discende che esiste un divieto generale di effettuare attività riconducibili ad attività commerciali su tutti gli esemplari di allegato A del Reg. (CE) 338/97.
L'art. 8 comma 3 Reg. (CE) 338/97 del cita poi testualmente :
"Un’esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa, nel rispetto dei requisiti o altre normative comunitarie sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell’organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:....... d) siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; "
Questo comma indica che possono esserci delle deroghe ai divieti di attività commerciali previsti dal comma 1 del medesimo articolo, qualora gli esemplari siano in determinate condizioni e che tale deroga si esplica con il rilascio di "un certificato".
Ovvero caso per caso lo stato può rilasciare un certificato per un determinato esemplare che attesti che viene sollevato dai divieti previsti dall'art.8 in quanto rientrante in una delle deroghe previste.In nessun caso l'esenzione è generalizzata a tutti gli esemplari presenti in un allevamento. L'art. 54 del regolamento 865/06 detta semplicemente le regole per attestare che un determinato esemplare (non tutti indistintamente) è nato in cattività secondo i parametri stabiliti dalla norma comunitaria.
Il regolamento 338/97 prevedeva anche all'art. 63, una norma particolare per quegli allevamenti che fossero stati riconosciuti come allevamenti di esemplari riprodotti in cattività che a condizioni particolari avrebbero potuto avere a disposizione un certo numero di certificati precompilati, ma tale articolo (che lo stato può applicare discrezionalmente) non è stato recepito dall'Italia e pertanto da noi non è applicato. Riepilogando, in nessun caso un esemplare di allegato A può essere oggetto di attività commerciali senza essere dotato di un certificato CITES attestante l'esenzione dai divieti di vendita, alienazione, scambio ecc.. L'esemplare oltre che certificato deve essere marcato secondo i metodi riconosciuti dal regolamento, e la dove ciò non sia possibile per motivazioni oggettive riconosciute dall'organo di gestione, il certificato deve indicare al campo 20 le motivazioni del mancato marcaggio.
Spero di essere stata sufficiente mente chiara anche se mi rendo conto che la norma è complessa e per chi non è addetto ai lavori risulta sicuramente ostica.
Non esiti a contattarmi se avesse ancora dei dubbi.
Saluti Ass. Mazzetti Laura
Servizio Certificazione CITES - Torino
Tel. 0115545708
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From: Flavio SCALCO
To:
cites.torino@corpoforestale.it Sent: Thursday, June 03, 2010 4:42 PM
Subject: Fw: normative testudo
Naturalmente il mio vuol essere un contributo alla chiarezza, poi ognuno è padrone di trarne le dovute conclusioni.