Flavio ha scritto:Una volta dimostrata la seconda generazione, e credo che tu possa farlo tranquillamente (se non che non iniziando mai ed essendo lunga e snervante la procedura rimarrai sempre nel dubbio), ti certificheranno anche tutti gli animali nati a te, anche 15 anni fa. Quindi potrai dare via anche gli animali che in questo momento sono in sovrannumero. Mi sembra che questa cosa, che ho scritto mille volte e che posso tranquillamente documentare, non si voglia intendere e che ci sia come al solito tanta disinformazione. Dalla mia posso dire che queste trafile le conosco bene...
Il problema Tartamau, stà proprio in quello che tu continui a scrivere e ripetere, ( che farebbe la gioia e toglierebbe dalle grane molti "vecchi" allevatori ) purtroppo quello che tu dichiari, non trova riscontro in nessuna delle sedi Cites che io ho consultato, compreso Roma.
Siccome la mia buona fede, ed il mio impegno per semplificare e rendere percorribile la strada della legalità , ( e lo faccio per il popolo dei tartarugai, perchè personalmente non penso riprodurrò in nessun caso )mi ha portato più volte a fare la figura del carciofo ed a farmi chiedere dove leggo tali notizie, ti sarei grato se tu potessi citarne la fonte o meglio ancora postare la parte che conferma quanto dichiarato.
Naturalmente la cosa ( chiamiamolo favore ) avrà un ringraziamento mio pesonale e penso da parte di tutta la comunità di questo e di altri forum o gruppi.
Ecco le prove di legge, in particolar modo quello evidenziato in rosso. Per esperienza diretta ti posso dire che viene applicata in modo fedele. Il punto della questione sta nel dimostrare che si è in grado di riprodurre in modo affidabile discendenti di seconda generazione. Leggi la legge attentamente e poi dimmi cosa ne pensi.
Art. 8.3 del reg. 338/97
3. Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa,
nel rispetto dei requisiti o altre normative comunitarie sulla conservazione
della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un
certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato
membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:
....
d) siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o
esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero
parti o prodotti derivati da tali esemplari;
....
art. 48 865/2006
Articolo 48
Certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 338/97 (certificati per uso commerciale)
1. I certificati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 338/97 attestano che esemplari delle specie iscritte
nell'allegato A di detto regolamento sono esentati da uno o più
divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del medesimo in ragione
di una delle seguenti circostanze:
a) sono stati acquisiti o introdotti nella Comunità quando le
disposizioni relative alle specie elencate in tale allegato o
nell'appendice I della convenzione o nell'allegato C1 del
regolamento (CEE) n. 3626/82 non erano loro applicabili;
b) sono originari di uno Stato membro e sono stati prelevati
dall'ambiente naturale in osservanza della normativa
vigente sul suo territorio;
c) sono animali nati e allevati in cattività o parti o prodotti da
essi derivati;
d) ne è autorizzato l'uso per uno degli scopi indicati
dall'articolo 8, paragrafo 3, lettere c), e da e) a g), del
regolamento (CE) n. 338/97.
2. L'organo di gestione competente di uno Stato membro può
considerare accettabile una licenza di importazione quale un
certificato ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 338/97 su presentazione della «copia per il titolare»
(formulario n. 2), se in essa è indicato che agli esemplari non
sono applicabili uno o più divieti di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 338/97, ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 3, del regolamento medesimo.
....
Articolo 54
Esemplari delle specie animali nati e allevati in cattività
Salvo il disposto dell'articolo 55, un esemplare di una specie
animale si considera nato e allevato in cattività soltanto quando
un organo di gestione competente, in consultazione con
un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato,
abbia accertato quanto segue:
1) l'esemplare in questione discende o deriva da un discendente
nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato:
a) da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra
guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la
riproduzione è sessuata;
b) da genitori che si trovavano in ambiente controllato
quando è cominciato lo sviluppo del discendente, se la
riproduzione è asessuata;
2) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in
osservanza della normativa a essa applicabile alla data
della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la
sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;
3) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza
immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti
occasionali di animali, uova o gameti, conformi alla
normativa applicabile e in modo non nocivo per la
sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale,
unicamente a uno o più dei seguenti fini:
a) impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che
l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla
necessità di creare nuovo materiale genetico;
b) disporre di animali confiscati in conformità dell'articolo
16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97;
c) per l'utilizzo, in via eccezionale, come riserva
riproduttiva;
4) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della
seconda o di successive generazioni (F2, F3 e via dicendo)
in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono
dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti
di seconda generazione in ambiente controllato.