EDG ha scritto:Tartaboy ha scritto:Perdonami, ma la circolare è stata seguita da un regolamento che la rende effettiva? voglio dire, se per esempio un allevatore avesse delle nascite senza microchippare entro un anno che succede? vengono considerati wild? non esistono delle sanzioni per i non microchippati, sbaglio?
In particolare volevo leggere delle risposte (anche da più persone) a queste domande, non al caso specifico delle ibera.
Ho già risposto, ma vedo che si legge quello che viene scritto solo in parte. L'obbligo sanzionabile è quello di dichiarare la nascita entro 10gg. Ora, se leggi quanto scritto nella circolare, capirai che se non viene inserito il microchip, la denuncia di nascita non viene acquisita, ergo non ha più valore. Non ho idea di come verranno considerate, di fatto la denuncia di nascita non è valida. E' vero, non esistono sanzioni per gli animali non microchippati, ma va valutato il fatto che la denuncia di nascita a quel punto non è valida e pertanto eventualmente sanzionabile. Di fatto, come ho già scritto, allego alcuni estratti di nostro interesse, sanzioni comprese, della legge 150/92:
5. È fatto obbligo di marcare conformemente a standard internazionali, con
sistemi resi operativi dal Servizio certificazione Cites del Corpo forestale dello
Stato, sentita la commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, gli
esemplari di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli cui si applicano le deroghe
previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.
5bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentita la commissione
scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le
politiche agricole, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e
vegetali di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2 (5).
6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 bis è
punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni (3).
4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno
iscritte nell'allegato A, appendice I, nonché nell'allegato C, parte 1, del
regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e
successive modificazioni - a seguito delle decisioni della Conferenza degli
Stati Parte della convenzione - dovranno essere effettuate entro novanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati
allegati A e C del regolamento (CEE) n. 3626/82.
5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo
che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.
Articolo 8 bis. (1)
1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a
specie incluse nell’allegato A, appendici I e II, nonché nell’allegato C, parte 1
e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e
successive modificazioni, devono essere denunciate, entro dieci giorni
dall’evento, al Ministero dell’agricoltura e delle foreste - Direzione generale
per l’economia montana e foreste - Servizio certificazione Cites, il quale ha
facoltà di verificare presso il denunciante l’esistenza dei genitori e si può
avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti
genitori e la prole. L’accertamento delle relazioni parentali attraverso l’esame
di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione,
senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà
avvalere di professionisti da lui stesso incaricati (2). Tali prelievi avverranno
sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora
ritenuto opportuno dalla Commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma
2, di membri della stessa (2). Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà
al denunciante un certificato conforme all’articolo 22 del regolamento (CEE)
n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983.
1 bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, è punito,
salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Secondo me non ci sono scappatoie....