estremi della normativa sos

Rucola
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Re: estremi della normativa sos

Messaggioda Rucola » mer ago 29, 2012 6:58 pm

Rucola ha scritto:
EDG ha scritto:E poi visto che fai tanto il sapientone, perchè non rispondi ai dubbi di Vincenzo? I conti non ti tornano più?


Mi sembra di aver risposto in modo chiaro, ed anche forse di più, alle domande di Vincenzo, che lo consiglio di seguire il mio consiglio.


Per quanto riguarda le Ibera ricevute in donazione gratuita nel 2006 ti consiglio caldamente di microchipparle e poi di fare richiesta del certifcato, allegando la documentazione della donazione regolarmente protocolalta dalla GFS ed anche (se possibile) la denuncia di nascita fatta a suo tempo da chi ti ha donato le tarte, riceverai la fonte F e per i figli di questi potrai richiedere la fonte commerciale. Per la movimentazione del 2011, invece, anzichè il rinnovo della scheda fotografica alla scadenza annuale, che non sarà più accettata dal Cites, devi fare il marcaggio definitivo cioeè inserimento del microchip, dopo di che ti recherai presso l'ufficio Cites con il certificato di inserimento rilasciatoti dal veterinario ed gli sticker del microchip, che saranno incollati sul Certificato giallo e questi diverrà definitivo (a costo zero ovviamente).

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EDG
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Re: estremi della normativa sos

Messaggioda EDG » mer ago 29, 2012 7:46 pm

Tartaboy ha scritto:Perdonami, ma la circolare è stata seguita da un regolamento che la rende effettiva? voglio dire, se per esempio un allevatore avesse delle nascite senza microchippare entro un anno che succede? vengono considerati wild? non esistono delle sanzioni per i non microchippati, sbaglio?

In particolare volevo leggere delle risposte (anche da più persone) a queste domande, non al caso specifico delle ibera.
Ultima modifica di EDG il mer ago 29, 2012 8:27 pm, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non specificata
Enrico

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Re: estremi della normativa sos

Messaggioda Tartaboy » mer ago 29, 2012 7:55 pm

massimiliano ha scritto:
Tartaboy ha scritto:Perdonami, ma la circolare è stata seguita da un regolamento che la rende effettiva? voglio dire, se per esempio un allevatore avesse delle nascite senza microchippare entro un anno che succede? vengono considerati wild?


secondo me la circolare ha il valore di indicare come si considerano " marcate" le testudo , quindi di per se la non chippatura è sanzionabile non dalla circolare ma dalla legge che vado a memoria era del 92 (sicuramente sbaglio data). Va anche detto che reputo altamente improbabile se non impossibile che un qualsiasi PM decida di aprire un procedimento penale ad un allevatore che ha tarta denunciate ma non chippate, in teoria però penso che potrebbe farlo.
di sicuro una tarta non chippata non potrà essere movimentata in alcun modo.

Tartaboy ha scritto:io ho tre ibera 2006 prese con la vecchia cessione gratuita, devo chippare anche loro?e un baby Thb movimentato del 2011?


per me se le tarte avevano l'obbligo di rinnovo scheda fotografica si, altrimenti no. quindi penso quelle del 2006 no, quella del 2011 si.


Non me ne voglia nessuno, ma questa è stata la risposta più chiara che ho ricevuto, purtroppo la materia è complessa e voi giustamente infilate dentro i vostri messaggi cenni a un po' di tutto, ma io mi ci perd(ev)o : Chessygrin : credo che alla fine marcherò il movimentato e per le ibera in cessione gratuita aspetterò...di poterle chippare personalmente : Chessygrin :
Grazie anche a rucola per avermi consigliato e a Maurizio per le sue prolisse ma preziose "pezze" : Lol :
Dopodiché secondo me vedere del marcio in questi casi serve a poco, il marcio c'è sempre, e guai a bersi tutto senza mai discutere, ma alla fine le cose che interessano ogni allevatore sono poche e semplici. Ora la normativa si sta piano piano (piano!) uniformando, per cui avremo tutti le idee chiare su come comportarci di conseguenza, e non è detto che facciamo tutti le stesse scelte
Vincenzo

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tartamau
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Re: estremi della normativa sos

Messaggioda tartamau » mer ago 29, 2012 10:15 pm

EDG ha scritto:
Tartaboy ha scritto:Perdonami, ma la circolare è stata seguita da un regolamento che la rende effettiva? voglio dire, se per esempio un allevatore avesse delle nascite senza microchippare entro un anno che succede? vengono considerati wild? non esistono delle sanzioni per i non microchippati, sbaglio?

In particolare volevo leggere delle risposte (anche da più persone) a queste domande, non al caso specifico delle ibera.

Ho già risposto, ma vedo che si legge quello che viene scritto solo in parte. L'obbligo sanzionabile è quello di dichiarare la nascita entro 10gg. Ora, se leggi quanto scritto nella circolare, capirai che se non viene inserito il microchip, la denuncia di nascita non viene acquisita, ergo non ha più valore. Non ho idea di come verranno considerate, di fatto la denuncia di nascita non è valida. E' vero, non esistono sanzioni per gli animali non microchippati, ma va valutato il fatto che la denuncia di nascita a quel punto non è valida e pertanto eventualmente sanzionabile. Di fatto, come ho già scritto, allego alcuni estratti di nostro interesse, sanzioni comprese, della legge 150/92:

5. È fatto obbligo di marcare conformemente a standard internazionali, con
sistemi resi operativi dal Servizio certificazione Cites del Corpo forestale dello
Stato, sentita la commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, gli
esemplari di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli cui si applicano le deroghe
previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.
5bis. Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentita la commissione
scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le
politiche agricole, è istituito il registro di detenzione delle specie animali e
vegetali di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2 (5).
6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 bis è
punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni (3).

4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno
iscritte nell'allegato A, appendice I, nonché nell'allegato C, parte 1, del
regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e
successive modificazioni - a seguito delle decisioni della Conferenza degli
Stati Parte della convenzione - dovranno essere effettuate entro novanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati
allegati A e C del regolamento (CEE) n. 3626/82.
5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo
che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.

Articolo 8 bis. (1)
1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a
specie incluse nell’allegato A, appendici I e II, nonché nell’allegato C, parte 1
e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e
successive modificazioni, devono essere denunciate, entro dieci giorni
dall’evento, al Ministero dell’agricoltura e delle foreste - Direzione generale
per l’economia montana e foreste - Servizio certificazione Cites, il quale ha
facoltà di verificare presso il denunciante l’esistenza dei genitori e si può
avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti
genitori e la prole. L’accertamento delle relazioni parentali attraverso l’esame
di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione,
senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà
avvalere di professionisti da lui stesso incaricati (2). Tali prelievi avverranno
sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora
ritenuto opportuno dalla Commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma
2, di membri della stessa (2). Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà
al denunciante un certificato conforme all’articolo 22 del regolamento (CEE)
n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983.
1 bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, è punito,
salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Secondo me non ci sono scappatoie....
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Flavio
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Re: estremi della normativa sos

Messaggioda Flavio » lun set 10, 2012 11:51 am

Per motivi di salute rispondo solo ora:
Pur ringraziando Maurizio, per le sue utili discussioni, senza dubbie dovute al fatto che in questo ambito è più presente di molti di noi, vorrei precisare che più che i suoi consigli, ho deciso di seguire quelli dell' Ass. C. Laura Mazzetti, della Sede centrale di Torino, ( ed oltre ai fax ed alle telefonate ho fatto un bel pò di viaggetti ) che gentilmente mi ha chiarito i punti che ritenevo oscuri.
Certo le circolari sono univoche, ma molto spesso a leggerle è persona che dà un interpretazione personale e magari riferisce parte di quanto era tenuta a leggere, passatemi la battuta ma l' Italia è "lunga".
Se può esserti di "magra" consolazione EDG, ance a me da Roma non è sortito un trattamento telefonico esattamente "elegante".
Per quanto mi è dato di sapere la versione ( che mi è stata riportata e che ho seguito ) buona in relazione alle denunce è quella descritta da Maurizio.

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Re: estremi della normativa sos

Messaggioda Rucola » lun set 10, 2012 1:11 pm

Flavio ha scritto: ...... passatemi la battuta ma l' Italia è "lunga".......

Ed allora diamoci da fare noi utenti per accorciarla, forse potremmo ottenere qualcosa di più


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