Messaggioda piecam » gio mar 22, 2012 11:27 pm
No, Maurizio, il concetto della seconda generazione l’ho afferrato perfettamente, e come ho già detto, non condivido l’interpretazione fornita dal ministero, ritenendola troppo restrittiva e non conforme alla ratio della norma (ma su questo abbiamo già discusso a sufficienza).
Per un momento, dopo avere letto il tuo post del 19 marzo, mi era parso che avessero avuto un barlume di lucidità ed avessero iniziato a rilasciare certificati commerciali dalla fonte F e W. Ma evidentemente avevo frainteso il Tuo discorso.
Per Massimiliano, invece, non ti devi confondere, perché il provvedimento da cui siamo partiti segue ad una discussione in Aula, in contraddittorio tra difesa e accusa, quindi un giudice (terzo) ha fatto le sue valutazioni, poi ha deciso.
L’ultimo provvedimento che vi ho mostrato, (è unilaterale) ossia è emesso dal Pubblico Ministero, su richiesta della Polizia Giudiziaria (in questo caso la Forestale), senza essere stato discusso con la difesa: qui, il giudice deve ancora pronunciarsi.
Al termine di questa fase (indagini) il Pubblico Ministero potrà fare due cose: 1 rinviare a giudizio, al termine del quale un altro giudice emetterà una sentenza; 2 chiedere al Gip di emettere un decreto di archiviazione (perché si è convinto che l’accusa non è sostenibile) può però capitare una terza ipotesi: 3 (caso di cui abbiamo parlato) il Gip non è d’accordo con la richiesta del Pubblico Ministero - quindi fissa un udienza per capire dove discutono l’accusa e la difesa ed alla fine emette un decreto (succintamente motivato) dove decide se archiviare perché l’accusa è insostenibile o rinviare a giudizio perché ritiene che ci siano motivi per fondare l’accusa – seguirà poi una sentenza da parte di un altro giudice.
Il motivo per cui ho mostrato l’ultimo provvedimento, era solo per fare vedere l’irragionevolezza di dell’azione di prevenzione della Forestale che, come ho detto, troppo spesso agisce dimenticando qual è il vero scopo delle Norme, che non è quello di “fregare” gli allevatori, ma quello di tutelare la natura.
Ribadisco, queste iniziative mi fanno pensare che dietro queste interpretazioni così restrittive ed irrazionali, vi sia più un disegno di tutela commerciale, piuttosto che di prevenzione del commercio illegale.
Infatti, seguendo l’interpretazione “talebana” che ci stanno propinando, una volta che si è dimostrato di produrre una seconda generazione, si può ottenere Cites anche per animali selvatici, mentre uno che riproduce dal 92/95 tartarughe senza aver tenuto traccia delle generazioni e poi cede un piccolo (che altrimenti dovrebbe sopprimente) viola la 150 (???????!!!!) – E’ VERGOGNOSO
Nessun giurista potrà mai condividere delle norme che vengono applicate in modo da ritorcersi contro lo stesso interesse che tutelano!