Messaggioda nico62 » sab feb 25, 2012 6:47 pm
Tarta-Newsletter del 25 febbraio 2012
Notizia BOMBA !
Notizia di una sentenza ottenuta dall'avvocato Pietro Campanini (nostro collaboratore) che mette in discussione molto delle nuove norme.
questo il testo che ci ha comunicato l'avvocato:
LA GIURISPRUDENZA STRAVOLGE LA LIBERA INTERPRETAZIONE DELLE NORME FORNITA DAL MINISTERO E DEL CORPO FORESTALE CHE, FINO AD OGGI, IMPONEVA L’OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE CITES ANCHE PER L’ALLEVATORE PRIVATO
In data 17.2.12 il Giudice per le Indagini Preliminari, di Reggio Emilia, a seguito di discussione in udienza tenutasi lo scorso 10 gennaio, ha disposto l’archiviazione di un procedimento penale aperto a seguito di un accertamento eseguito dal Copro Forestale dello Stato, sulla base di un principio che è destinato a stravolgere completamente le acritiche, restrittive e rigide, interpretazioni delle norme fornite dal Ministero e del Corpo Forestale.
Come sapete, il privato cittadino che, fino ad oggi, acquistava un esemplare di fauna protetta, si trovava costretto a gestire un’improbabile burocrazia documentale di varia provenienza, senza alcuna garanzia sull’autenticità (in pratica ci si deve fidare del venditore in quanto non esiste un pubblico registro che garantisce l’originalità del certificato), con la conseguenza che, nella stragrande maggioranza dei casi, venivano tratte a giudizio e sottoposte a condanna penale persone normali, ben lungi da qualsiasi intento criminoso.
Il principio fornito dal Giudice del Tribunale Emiliano è il seguente:
“la detenzione, anche di specie selvatiche, a fini non commerciali e per mero uso personale di esemplari di specie inserite nell'Allegato A e B del Regolamento 338/97 è consentita senza bisogno alcun documento.
Per quanto riguarda la commercializzazione, importazione e/o esportazione, invece, occorre distinguere se si tratti di specie selvatiche ovvero se specie allevate ove, solo nel primo caso, sarebbe richiesta la documentazione di legittima acquisizione”.
Ovviamente questo precedente giurisprudenziale non ci pone a riparo da eventuali future incursioni da parte di alcuni rappresentanti degli organi di Polizia Forestale che troppo spesso trovano più semplice “perseguire” gli allevatori privati che non seriamente contrastare il bracconaggio ed il commercio illegale, tuttavia, è un ulteriore passo avanti nella tutela dei nostri diritti.
Il caso :
In data *****************, nell’ambito di un controllo amministrativo presso l’abitazione dell’istante, sita in ******************, gli agenti del Corpo Forestale di ************ - procedevano al sequestro, a carico del Sig. ********** dei seguenti ************* spp. (allegato A Reg. (CE) 38/97); n. 6 ************* (allegato A Reg. (CE) 338/97); n. 1 *********** (allegato A Reg. (CE) 338/97); n. 6 ********* (allegato A Reg. (CE) 338/97); n. 15 *************** (allegato B Reg. (CE) 338/97); n. 6 **************** spp. (allegato B Reg. (CE) 338/97), ritenendo quest’ultimo responsabile dei reati ci cui a gl’artt. 1 e 2 della legge 150/92.
I suddetti esemplari venivano riconosciuti e classificati tramite un ausiliario di PG nominato ex art. 348 comma 4, e successivamente, tutti affidati in custodia giudiziaria. Nei termini prescritti, il Pubblico Ministero disponeva la convalida del suddetto sequestro.
In data 8.8.11 la difesa proponeva istanza di archiviazione sulla base del succitato principio che veniva accolta dal Pubblico Ministero, tuttavia respinta dal Giudice per le Indagini Preliminari il quale fissava udienza in Camera di Consiglio in data 10.1.12.
A seguito di ampia e esaustiva discussione in udienza il Giudice ha emesso la seguente ordinanza:
Il Provvedimento:
Ai sensi dell'articolo cinque bis legge 150-92 coloro che detengono esemplari di specie selvatica per uso personale o domestico indicate negli allegati al regolamento 338-97 non devono farne denuncia.
Tutto questo, in qualche modo coicide sulla battaglia del Tarta Club Italia che cerca di far valere il fatto che tutte le disposizioni CITES riguardano solo il commercio, così poi come dice la legge ! Il solito equivoco nasce dal fatto che la legge, è vero che dice che anche per la detenzione si deve sottostare alle regole CITES, ma questa è da osservare solo per chi fa commercio ! Purtroppo c'è un punto che crea questo equivoco e i ministeri italiani lo interpretano a modo loro.
Sul nostro forum apriremo una discussione sull'argomento "scottante" e se volete partecipare siete i benvenuti.
Cordialmente
Lo Staff del Tarta Club Italia
P.S. a breve altre notizie importanti.....
Nico62